STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI
DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE
INQUADRATI NEI REPARTI REGOLARI DELLE FORZE ARMATE
Art. 1. - L’Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate ha sede in Roma, Via Sforza n 4.
Art. 3. - L’Associazione si propone le seguenti finalità:
a) mantenere vivo il culto dell’ideale di Patria e la memoria dei combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate nella Guerra di Liberazione;
b) custodire ed esaltare il patrimonio spirituale rappresentato dalle azioni gloriose compiute dai reparti regolari delle Forze Armate nella Guerra di Liberazione;
c) sviluppare i sentimenti di solidarietà e di fratellanza fra i soci, stabilire e consolidare rapporti di fraterna cordialità fra i soci ed i militari delle Forze Armate in servizio e in congedo;
d) sviluppare rapporti di cordialità fra i soci propri e quelli di altre associazioni d’arma e combattentistiche;
e) assistere moralmente e materialmente i soci e le loro famiglie;
f) favorire l’elevazione spirituale e culturale dei soci mediante conferenze, pubblicazioni, manifestazioni celebrative nazionali e locali.
Art. 4. – Possono essere soci dell’Associazione tutti gli ex combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945.
Possono essere soci anche le vedove, i figli ed i fratelli dei militari, inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, caduti nella Guerra di Liberazione o deceduti dopo l’8 maggio 1945.
Art. 5. - Non possono essere soci i condannati per motivi ledenti l’onore e coloro che comunque siano venuti meno alle leggi dell’onore.
Art. 6. - I soci possono essere:
a) ordinari, che versano la quota annuale stabilita ogni anno dal Consiglio Nazionale;
b) sostenitori, che versano, oltre la quota annuale, un contributo pari a quattro volte la quota annuale;
c) vitalizi, che versano, una volta tanto, un contributo pari a venti volte la quota annuale;
d) benemeriti, se si siano distinti per assiduità nell’opera svolta a favore dell’Associazione. Possono essere nominati soci benemeriti anche le persone e gli enti che con cospicui legati, oblazioni o donazioni, ovvero con opere o prestazioni abbiano procurato all’Associazione speciali benefici e vantaggi. La proclamazione di socio benemerito è effettuata dalla Presidenza
Nazionale anche su proposta motivata dalle Sezioni e Sottosezioni, sentito il Consiglio Nazionale.
e) onorari: personalità delle Forze Armate che hanno onorato il Reparto di appartenenza per i fatti compiuti durante la Guerra di Liberazione. I soci onorari sono nominati dalla Presidenza nazionale di “motu proprio” e su proposta motivata dalle Sezioni e Sottosezioni, sentito il Consiglio Nazionale;
f) collettivi: Comandi Reparti ed Enti che abbiano partecipato, anche indirettamente, alla Guerra di Liberazione ed Enti associativi di Reduci di Reparti che abbiano partecipato alla Guerra di Liberazione. I soci collettivi dipendono dalla Presidenza Nazionale, a cui versano la quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Nazionale.
La qualità di socio collettivo è riconosciuta esclusivamente all’Ente, rappresentato dal Comandante o dal Presidente in carica, e non ai singoli appartenenti.
La decisione di ammettere i soci compete alla Presidenza Nazionale d’iniziativa o in base a proposta documentata delle Sezioni e Sottosezioni.
Art. 7. - Possono essere iscritti all’Associazione quali “aggregati”, con le stesse modalità previste per i soci:
a) i familiari dei soci viventi o deceduti;
b) i militari che hanno prestato servizio in reparti aventi titolo di socio collettivo.
Gli aggregati non hanno diritto a voto e non possono ricoprire cariche sociali.
Art. 8. - Tutti i soci hanno diritto a voto e possono ricoprire cariche sociali.
Art. 9. - La qualità di socio si perde per:
- dimissioni;
- morosità;
- indegnità.
Art.10. - Il socio che con parole o atti comprometta l’apoliticità dell’Associazione stabilita dall’art. 2 o contravvenga alle finalità stabilite dall’art. 3 o arrechi pregiudizio al buon nome o agli interessi dell’Associazione è punibile:
- con richiamo da parte del Presidente della Sezione o Sottosezione, sentito il rispettivo Consiglio;
- con la sospensione da due a sei mesi da parte della Presidenza Nazionale;
- con l’espulsione da parte del Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale e previo parere della Commissione Nazionale di disciplina di cui all’art. 27.
Contro il provvedimento di richiamo è ammesso il ricorso alla Presidenza Nazionale, contro la sospensione, al Consiglio Nazionale.
Art.11. - L’Associazione è costituita:
a) dalla Presidenza Nazionale;
b) dal Consiglio Nazionale;
c) dal Comitato Centrale;
d) dalle Sezioni, con almeno 25 soci;
e) dalle Sottosezioni, con almeno 10 soci.
Art.12. – La Presidenza Nazionale, con sede in Roma, è costituita:
a) dal Presidente Nazionale, che rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti morali, legali ed amministrativi;
b) da tre Vice Presidente Nazionali – uno per Forza Armata – che coadiuvano il Presidente Nazionale. In caso di sua indisponibilità lo sostituisce e lo rappresenta il più anziano di essi, secondo il criterio di cui al successivo art. 31;
c) dal Segretario Generale.
Art. 13. - La Presidenza Nazionale provvede a tutto quanto si riferisce all’Associazione nel suo complesso; mantiene i necessari collegamenti con le Autorità Centrali; coordina l’attività delle Sezioni e delle Sottosezioni; promuove manifestazioni nazionali e locali, e tiene al corrente lo schedario dei soci.
Art.14. - Il Consiglio Nazionale è composto:
a) dal Presidente Nazionale;
b) dai Vice Presidenti Nazionali;
c) dai Consiglieri del Comitato Centrale;
d) dai Presidenti delle Sezioni e Sottosezioni (o loro delegati);
e) dai Soci decorati di M.O.V.M.;
f) dal Segretario Generale, senza diritto di voto.
Art.15. - Il Consiglio Nazionale è convocato in Roma dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno, con invito scritto diretto personalmente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, ai singoli Presidenti delle Sezioni e delle Sottosezioni. Su argomenti di limitata importanza, il Presidente può invitare detto Consiglio e pronunciarsi per corrispondenza.
Può essere anche convocato quando richiesto da almeno un decimo dei componenti.
Le riunioni sono presiedute e dirette da un Presidente eletto di volta in volta.
Art.16. - Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberativo e consultivo dell’Associazione e interviene su tutte le questioni che ne interessano la vita.
Fissa le quote annuali dei Soci ordinari e collettivi ed il contributo annuo (espresso in percentuale delle quote associative individuali), che le Sezioni e Sottosezioni debbono versare alla Presidenza Nazionale per il suo finanziamento.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se sono presenti tanti Presidente di Sezione e Sottosezione (o loro delegati) che rappresentino almeno la metà dei soci dell’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale (art. 14), aventi
diritto a voto, presenti.
Art.17. - Per assistere la Presidenza Nazionale nella normale amministrazione e per la soluzione di casi urgenti, che non consigliano la convocazione del Consiglio Nazionale, è istituito un Comitato Centrale composto:
a) dal Presidente Nazionale, che lo presiede;
b) dai tre Vice Presidenti Nazionali;
c) da sette Consiglieri, eletti dal Consiglio Nazionale, di cui:
- cinque dislocati rispettivamente nelle cinque Regioni Militari continentali, nell’ambito delle quali esercitano un’azione di coordinamento delle Sezioni e Sottosezioni e rappresentano la Presidenza Nazionale nei contatti con i Comandi militari della Regione;
- due, con sede a Roma, rappresentati rispettivamente:
· i soci collettivi e individuali che hanno partecipato alle reazioni opposte da Reparti delle FF.AA. alle aggressioni tedesche dopo l’annuncio dell’armistizio;
· i soci collettivi e individuali che, inquadrati nelle Unità italiane, hanno partecipato alla Guerra di Liberazione a fianco delle Armate Alleate;
d) dal Segretario Generale senza diritto di voto.
Le decisioni del Comitato Centrale sono messe a verbale e trascritte su apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art.18. - Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, che lo sceglie tra i soci.
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente; redige e trascrive su appositi registri i verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, il riassunto delle decisioni adottate nella convocazione per corrispondenza ed i verbali delle sedute del Comitato Centrale.
Cura, altresì, che sia tenuto al corrente lo schedario dei soci, amministra i beni dell’Associazione e ne rende conto; compila, per ogni anno solare, i bilanci preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio nazionale.
Art.19. - Le Sezioni sono rette da un Consiglio di Sezione costituito:
a) da un Presidente;
b) da:
- un Vice Presidente e quattro Membri, se i soci non superano i 200;
- due Vice Presidenti e cinque Membri, se i soci sono più di 200 ma non più di 500;
- tre Vice Presidenti e sei Membri, se i soci superano i 500;
c) da un Segretario Amministrativo nominato dal Presidente.
Le Sezioni:
- si accertano che i richiedenti l’ammissione a socio abbiano i requisiti prescritti ed inviano le proposte documentate alla Presidenza Nazionale;
- provvedono di propria iniziativa alle varie attività;
- conservano il patrimonio della Sezione, amministrano i fondi e approvano i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- sottopongono alla Presidenza Nazionale la proposta di sospensione o di espulsione dei soci, a mezzo di una relazione corredata da elementi giustificativi della propria proposta;
- sono autorizzate a pubblicare un proprio bollettino sociale.
Art.20. - Le Sottosezioni sono rette da un Consiglio si Sottosezione costituito da un Presidente e da due Membri, uno dei quali con funzioni di Segretario.
Le Sottosezioni hanno gli stessi compiti delle Sezioni.
Art.21. - I Presidenti di Sezione e di Sottosezione debbono convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno, entro il primo bimestre, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello preventivo dell’anno in corso, e per l’esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione o della Sottosezione.
Assemblee straordinarie possono essere convocate su deliberazione dei Presidenti, dei Consigli o su richiesta di un decimo dei soci per la trattazione di particolari questioni da prospettarsi nell’avviso di convocazione.
Le Sezioni debbono tenere:
a) un archivio;
b) un ruolo dei soci;
c) un registro dei verbali e delle deliberazioni;
d) un registro di cassa;
e) un registro degli inventari;
f) un elenco dei soci in ordine alfabetico.
Le Sottosezioni debbono tenere almeno l’archivio, il ruolo dei soci, i registri di cassa e degli inventari.
Art.22. - Le entrate della Presidenza Nazionale sono costituite:
a) dai contributi annui delle Sezioni e Sottosezioni, di cui al presente art. 16 e delle quote associative dei soci collettivi;
b) da eventuali donazioni, legati, elargizioni, oblazioni fatte da enti o da privati;
c) da proventi di manifestazioni promosse dalla Presidenza;
d) dalle rendite del patrimonio sociale e dell’eventuale fondo sociale.
Art.23. - Le entrate delle Sezioni e delle Sottosezioni sono costituite:
a) dalle quote associative dei soci ordinari, sostenitori e vitalizi e degli aggregati, dedotti i contributi annuali alla Presidenza Nazionale;
b) da eventuali donazioni, legati, elargizioni, oblazioni o contributi straordinari dei soci;
c) da proventi di manifestazioni promosse dalla Sezione o dalla Sottosezione;
d) dalle rendite del fondo sociale.
Art.24. - L’Amministrazione centrale dell’Associazione, le amministrazioni delle Sezioni e quelle delle Sottosezioni sono autonome.
I bilanci consuntivi compilati dai predetti organi, per ogni anno solare debbono essere sottoposti a revisione da parte dei Collegi dei Sindaci.
I bilanci della Presidenza Nazionale sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Nazionale.
Il bilancio della Sezione o della Sottosezione viene sottoposto all’approvazione della Assemblea dei soci della Sezione o della Sottosezione.
Art.25. - Tutte le cariche sono elettive, tranne le eccezioni previste nei precedenti art. 18 e 19. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nelle votazioni, a parità di voto, prevale quello del Presidente.
Il Presidente e i vice Presidenti Nazionali sono eletti dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente, i Vice Presidenti ed i Membri del Consiglio di Sezione, il Presidente e i Membri del Consiglio di Sottosezione sono eletti dall’Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art.26. - Il Collegio dei Sindaci, composto da un Presidente, da due Membri effettivi e da uno supplente, è eletto:
- per la Presidenza Nazionale, dal Consiglio Nazionale;
- per le Sezioni e Sottosezioni, dalle rispettive assemblee.
I componenti del Collegio dei Sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio nazionale e dei Consigli sezionali, senza diritto di voto.
Le loro dichiarazioni ed osservazioni sono messe a verbale.
Art.27. - La Commissione Nazionale di Disciplina è composta da un Presidente, da due Membri effettivi e da uno supplente. Tutti sono
eletti dal Consiglio Nazionale e sono scelti tra i soci residenti in Roma, ma che non rivestano cariche direttive nell’Associazione.Art.28. – Ai fini della validità delle convocazioni del Consiglio Nazionale (art. 16), anche se effettuate per corrispondenza ciascun Presidente di Sezione o Sottosezione rappresenta il numero dei suoi soci in regola con il versamento della quota annuale.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, ogni Presidente di Sezione o di Sottosezione deve trasmettere alla Presidenza Nazionale una dichiarazione firmata dal Presidente o dal Segretario Amministrativo, attestante il numero dei soci in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente. Da tale dichiarazione si rileva il valore ponderale della Sezione o della Sottosezione, da valere per tutte le votazioni dell’annata.
Art.29. - Le cariche elettive son sono retribuite.
Al Segretario Generale ed ai Segretari Amministrativi possono essere assegnati dal Presidente Nazionale o da quelli di Sezione i rimborsi di spese sostenute per lo svolgimento della loro attività.
Art.30. - La Presidenza Nazionale ha la facoltà di dichiarare disciolto un Consiglio di Sezione o Sottosezione, nei cui confronti fosse contestata una grave infrazione o inadempienza ai fini morali dell’Associazione oppure per persistente inattività, ovvero irregolarità di carattere amministrativo. In ogni caso la Presidenza Nazionale nomina un Commissario il quale, entro tre mesi, deve procedere alla nuova elezione delle cariche sociali.
Analogamente si procede per il caso di dimissioni del Consiglio di Sezione.
Art. 31. - Nel caso di dimissioni del Presidente Nazionale, il Vice Presidente più anziano in carica o (nel caso in cui tale anzianità sia uguale) il più anziano di età assume le funzioni di presidente fino alle successive elezioni, da effettuarsi entro due mesi. Nel caso di dimissioni del Presidente e dei tre Vice Presidenti, il Consiglio Nazionale è entro due mesi convocato dal Consigliere più anziano (secondo il criterio innanzi accennato) per procedere alle nuove elezioni.
Art. 32. - Se, per dimissioni o altra causa, il numero dei componenti il Consiglio di Sezione si riduce alla metà del numero stabilito dall’art. 19, l’Assemblea della Sezione, convocata in via straordinaria, entro due mesi, deve procedere alla elezione di un nuovo Consiglio. Durante l’assenza del Presidente di Sezione (o di Sottosezione), il Vice Presidente (o il Membro più anziano di età) ne fa le veci.
Qualora però tale assenza si prolunghi oltre sei mesi o, comunque, in caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente (o il Membro più anziano di età) deve convocare entro due mesi l’Assemblea, per la nomina del nuovo Presidente.
Art. 33. - Ogni anno, entro il mese di febbraio, ogni Sezione e Sottosezione trasmette alla Presidenza Nazionale:
- una relazione riassuntiva sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti;
- un elenco dei nomi dei soci ammessi nell’anno e dei soci dimessi o defunti o resisi morosi o espulsi;
- estratto del bilancio dell’anno precedente, per conoscenza;
- eventuali considerazioni di carattere generale e proposte.
Entro il mese di aprile di ciascun anno, la Presidenza Nazionale compila la relazione annuale riassuntiva sull’attività svolta, nella quale viene esposto il bilancio consuntivo revisionato dal Collegio dei Sindaci ed approvato dal Consiglio Nazionale.
Art.34. - L’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad usare nelle cerimonie ufficiali la bandiera nazionale (dimensioni cm. 99 x 99), con la denominazione su nastro azzurro, applicato all’asta:
Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate – Sezione (o Sottosezione) . . . . . . . . . . . . . .
La Presidenza Nazionale è autorizzata a portare, nelle cerimonie ufficiali, il labaro dei decorati di medaglia d’oro al V.M. conforme al modello di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23-6-1964, n. 643.
La scorta alla bandiera e al labaro è costituita da due componenti dell’Associazione.
I soci sono autorizzati a portare il distintivo sociale all’occhiello della giacca. Detto distintivo è conforme al modello riprodotto nell’allegato 2 al Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, n. 643.
In occasione di manifestazioni ufficiali, alle quali intervengano in corpo, con bandiera, i soci indossano il fazzoletto sociale (di colore azzurro, con striscia a due centimetri dal bordo, riproducendo il tricolore della Bandiera Nazionale) e il copricapo dell’Arma di appartenenza.
Le Sezioni e le Sottosezioni possono intitolarsi al nome di un reparto o di un eroico caduto. Il provvedimento relativo deve essere sanzionato dal Consiglio Nazionale.
Art.35. - Le tessere sociali, di modello unico, compilate dalla Presidenza Nazionale e firmata dal Presidente Nazionale, debbono essere distribuite ai nuovi soci dai Presidenti di Sezione e Sottosezione.
Trimestralmente le Sezioni e le Sottosezioni devono trasmettere alla Presidenza Nazionale l’elenco dei soci ai quali nel trimestre è stata distribuita la tessera, riportando nell’elenco, a fianco di ciascun nome, il numero distintivo della tessera stessa, il grado militare, la classe di leva e l’indirizzo.
Art.36. - Le modifiche al presente statuto possono essere proposte per iniziativa della Presidenza Nazionale o di una Sezione o Sottosezione.
Quando almeno un terzo delle Sezioni o Sottosezioni, interpellate con referendum per corrispondenza, esprima parere favorevole, dette modifiche debbono essere discusse e deliberate dal Consiglio Nazionale, con la presenza di tanti Presidente di Sezione e di Sottosezione o loro delegati che, rappresentino almeno tre quarti dei
soci dell’Associazione e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale (art. 14), aventi diritto a voto,
presenti, prima di essere sottoposte alla prescritta approvazione secondo le norme di legge.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento il fondo sociale sarà devoluto secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale riunito in assemblea straordinaria. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza ed il voto di tanti Presidenti di Sezione e di Sottosezione (o loro delegati) che rappresentino almeno i tre quarti dei soci dell’Associazione.
Art.37. – L’eventuale regolamento per l’applicazione del presente statuto sarà sottoposto all’approvazione del Ministro della Difesa.
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