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venerdì 9 gennaio 2015

Articolo 24 comma 3 D.L.201/2011 convertito in legge 214/2011

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011  i  requisiti
di eta'  e  di  anzianita'  contributiva,  previsti  dalla  normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,
ai fini del diritto all'accesso e  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla
prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere
all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei
regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui  ai  commi  6  e  7;   b)   «pensione   anticipata»,   conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui  ai  comma  10  e  11,
salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.

Per comunicazione 

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